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Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.1, della Deliberazione ARG/gas 64/09, Si comunica ai clienti finali titolari di punti di riconsegna, diversi da quelli di cui al comma 4.1 del TIVG, così come modificato dalla Delibera ARG/gas 71/11 del 09/06/2011 (clienti con tipologia PDR usi diversi e consumo annuale non superiore a 50.000 smc e clienti con tipologia PDR per attività di servizio pubblico), serviti ad oggi nell'ambito del servizio di tutela, quanto segue:
in applicazione della normativa europea e nazionale in materia, si comunica che a partire dal 1° ottobre 2011 non avrà più diritto all’applicazione delle condizioni economiche di fornitura di gas determinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità).
Pertanto, entro il 31 agosto 2011 dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura a condizioni di libero mercato. A tal fine potrà scegliere tra:
- l’offerta commerciale che verrà proposta dalla nostra società tramite apposita comunicazione, in conformità alle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali stabilito dall’Autorità;
- l’offerta commerciale di un altro venditore.
Qualora intenda scegliere la proposta contrattuale di un diverso venditore, dovrà esercitare il diritto di recesso, inviandoci direttamente la relativa comunicazione.
Perché possa essere esercitato in tempo utile il recesso dovrà pervenire alla nostra società al più tardi entro il 31 agosto 2011 e dovrà specificare che è per cambio fornitore.
In caso contrario la fornitura del gas continuerà ad essere erogata dalla nostra società, alle nuove condizioni che verranno proposte dalla nostra società tramite apposita comunicazione.
Il contratto sarà un contratto di mercato libero dal quale potrà recedere con un preavviso di tre mesi.
Per maggiori informazioni potrà contattare il nostro servizio clienti al numero verde 800 845 064, oltre al numero verde 800 166 654 dello Sportello per il consumatore di energia, istituito dall’Autorità ed attivo dal lunedì al venerdì alle ore 8:00 alle ore 18:00.
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Per l’installazione del contatore, occorre presentare la dichiarazione prevista dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas rilasciata dall’installatore autorizzato che ha effettuato i lavori, allegando copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità, documento di identità, codice fiscale, dati catastali dell’ immobile, codice PDR e uno dei seguenti documenti:
- copia del contratto o dell’ultima fattura emessa da altra Azienda di servizio pubblico (ad esempio: energia elettrica) prestato negli stessi locali per i quali è richiesto l’impianto gas, purché intestato al richiedente.
- in edificio costruito prima del 30/1/1977: occorre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fatto dal proprietario presso gli uffici dell’A.M.C. Energia, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000; la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato, inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità.
- in edificio costruito dopo il 30/1/1977: occorre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente gli estremi della concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso o D.I.A. oppure dell’eventuale condono edilizio fatto dal richiedente il servizio presso gli uffici dell’A.M.C. Energia, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000; la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato, inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità.
Si procederà così alla stipula del contratto di somministrazione e all’addebito dei costi contrattuali in bolletta.
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L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con Deliberazione n. 40/04 del 18 marzo 2004, ha adottato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti. Tale regolamento prevede l’obbligo da parte delle Aziende di distribuzione del gas di effettuare un accertamento documentale sugli impianti di utenza, al fine di garantire che siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. Si applica: - agli impianti di utenza nuovi (a partire dal 1 aprile 2007); - agli impianti modificati o riattivati (a partire da una data non ancora fissata dall’AEEG); - agli impianti in esercizio (a partire da una data non ancora fissata dall’AEEG); I clienti finali che richiedono l’attivazione di una nuova fornitura di gas devono far pervenire all’Azienda di distribuzione la seguente documentazione, compilata in ogni sua parte seguendo quanto previsto dall’Allegato G: Allegato H (da compilarsi a cura del cliente finale); Allegato I (da compilarsi a cura dell’installatore); Relazione Tecnica (da compilarsi a cura dell’installatore). Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa in ogni sua parte e, nel caso di esito positivo dell’accertamento, attiva la fornitura. Nel caso di esito negativo dell’accertamento, il distributore ne da comunicazione al cliente finale, evidenziando le difformità riscontrate e segnalando la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione. La Deliberazione n. 40/04 stabilisce inoltre che, a seguito di dispersione gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore riattivi la fornitura dietro presentazione da parte del cliente finale del seguente modulo: Modulo E (da compilarsi a cura dell’installatore). I costi a carico del cliente finale previsti dalla Delibera AEEG n. 40/04 (art. 8), al netto delle imposte, sono:
- Euro 40,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- Euro 50,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore a 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- Euro 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore a 116 kW.
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Se il contatore è già installato ma risulta chiuso, si potrà procedere alla stipula del nuovo contratto di somministrazione presso lo sportello dell’Azienda portando il cartellino arancione che si trova vicino al misuratore, ove presente, o in alternativa il codice PDR, il numero di matricola e la lettura del contatore, documento d’identità, codice fiscale e dati catastali dell’immobile. Se il contatore risulta ancora aperto, vedere procedura subentro. Con la firma del contratto si accetta l’applicazione del “Regolamento per la somministrazione e per l’uso del gas” . Eventuali variazioni a quanto indicato alla firma del contratto devono essere comunicate subito alla Società A.M.C. Energia s.r.l..
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Tutte le pratiche relative alla richiesta di fornitura di gas si svolgono allo sportello della A.M.C. Energia s.rl. Se il richiedente il contratto è persona fisica occorrono il codice fiscale, documento di identità, dati catastali e codice PDR. Se trattasi di attività occorrono la Partita IVA, certificato recente della C.C.I.A.A. e dati catastali.
- Se trattasi di persona fisica Il contratto può essere firmato solo dall’intestatario o da persona munita di delega scritta, documento di identità proprio, documento di identità e codice fiscale dell'intestatario.
- Se trattasi di condominio Per utenza intestata ad un condominio il contratto deve essere firmato dall’Amministratore munito di documento di identità, copia della sua nomina e codice fiscale del condominio.
- Se trattasi di attività Per utenza intestata ad una attività il contratto deve essere firmato dal titolare, dal Legale Rappresentante o da persona delegata munita di documento di identità del Legale Rappresentante e delega redatta su carta intestata (vedasi modulo allegato).
Si ricorda che nei contratti di fornitura GAS è richiesto anche il versamento di un deposito cauzionale legato alla fascia di consumo annuale; se il Cliente provvederà alla richiesta di pagamento tramite appoggio bancario, ma solo se i consumi non superano i 5.000 mc/anno, tale deposito sarà rimborsato al Cliente con gli interessi, sulla bolletta successiva alla richiesta di delega bancaria.
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Questo è il modo più rapido per fare un contratto poiché non comporta nessuna sospensione della fornitura.
Per il passaggio diretto è necessaria la presenza contemporanea del vecchio e del nuovo intestatario muniti di documento di identità, codice fiscale e dati catastali dell’immobile.
E’ indispensabile la lettura del contatore al momento del passaggio di utenza. Questa lettura impegna entrambi e rappresenta il punto di chiusura per il vecchio e l’inizio della fatturazione per il nuovo.
Nel caso in cui il contratto di fornitura sia intestato a persona deceduta, è necessaria la presenza del parente più prossimo, o di una disdetta scritta dello stesso, e una copia del certificato di morte.
Qualora non fosse possibile la presenza di entrambi, il nuovo intestatario potrà presentarsi allo sportello munito, oltre che dei documenti sopra citati, di disdetta scritta del vecchio intestatario, riportante la lettura del contatore e l’indirizzo a cui recapitare l’ultima bolletta. Se trattasi di persona fisica il contratto di subentro può essere firmato solo dall'intestatario o da persona munita di delega scritta, documento di identità proprio, documento di identità e codice fiscale dell'intestatario; se trattasi di attività è necessaria la presenza del vecchio e del nuovo Legale Rappresentante, quest'ultimo munito di certificato recente della C.C.I.A.A., documento di identità, dati catastali dell'immobile. Qualora il Legale Rappresentante non possa recarsi presso gli uffici potrà farlo una persona da lui delegata munita di delega redatta su carta intestata (vedasi modulo allegato), documento di identità suo e del Legale Rappresentante. Il nuovo Cliente dovrà specificare gli usi per la determinazione della tariffa.
Si ricorda che nei contratti di fornitura GAS è richiesto anche il versamento di un deposito cauzionale legato alla fascia di consumo annuale; se il Cliente provvederà alla richiesta di pagamento tramite appoggio bancario, ma solo se i consumi non superano i 5.000 mc/anno, tale deposito sarà rimborsato al Cliente con gli interessi, sulla bolletta successiva alla richiesta di delega bancaria.
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Le fatturazioni dei consumi gas avvengono nei seguenti modi:
- utenze medio grandi con consumi > a 5000 mc/anno: 10 fatture/anno
- utenze con consumi tra 500/5000 mc/anno
- n. 3 letture induttive (riferite alle date del 28/2 – 30/4 – 30/9);
- n. 2 letture effettive al 30/6 e autolettura al 31/12;
- frequenza semestrale
- utenze con consumi fino a 500 mc/anno
- n. 1 lettura a saldo al 30/04;
- n. 2 letture induttive al 30/08 e 31/12.
- Frequenza annuale
Le fatture vengono emesse con la periodicità di cui al punto precedente, fatta salva la facoltà della Società A.M.C. Energia s.r.l. di variare tale periodicità in base alle esigenze.
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La fornitura del gas naturale è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta di consumo erariale e alle addizionali regionali (vedasi la tabella aliquote applicate). Aliquote ridotte o esenzioni sono previste nei seguenti casi:
1.Riduzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale.
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta ridotta rispetto a quella ordinaria. Possono godere delle agevolazioni i seguenti utilizzi:
• attività artigianali, industriali, agricole;
• attività alberghiere, di ristorazione, forni da pane;
• impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
• attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
• settore della distribuzione commerciale (ad esempio: commercio all'ingrosso,al dettaglio, supermercato, ecc.) poiché non tutte le attività di distribuzione commerciale hanno diritto alla riduzione occorre rivolgersi agli sportelli della società A.M.C. Energia per richiedere chiarimenti.
2.Documenti da presentare
• Certificato di iscrizione alla CCIAA;
• N. 2 planimetrie, timbrate e firmate, dei locali interessati dalla fornitura, con indicate le relative destinazioni d’uso, le posizioni delle apparecchiature funzionanti a gas naturale e degli eventuali punti di utilizzo.
• Copia della licenza, per i pubblici esercizi.
• Copia dello Statuto, per gli impianti sportivi e le attività di assistenza.
La Legge Finanziaria per l’anno 2008 (all’art.1 comma 179) ha apportato modifiche all’art.17 del Testo Unico delle Accise ed alla relativa tabella A, stabilendo che, con decorrenza 01 gennaio 2008, il gas naturale impiegato dalle Forze Armate Nazionali, per usi istituzionali, è soggetto all’accisa agevolata prevista per tali tipi di utenza.
Il comma 180 stabilisce che su tali impieghi non si applicano l’addizionale regionale all’accisa e l’imposta regionale sostitutiva prevista per gli usi esenti.
3. Agevolazioni I.V.A.
Hanno diritto all’I.V.A. con aliquota ridotta le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili. Il modulo per la richiesta è disponibile presso gli sportelli o scaricabile dal nostro sito.
4. Esenzione I.V.A.
Hanno diritto alla non imponibilità: gli esportatori abituali, previa apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa I.V.A. in vigore; le rappresentanze diplomatiche; i comandi militari degli stati membri NATO.
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Fronte
- Numero fattura, codice cliente, numero contratto, Codice Amc e. tel., per rendere piu’ rapide le comunicazioni con Amc Energia Srl e per comunicare la lettura del suo contatore.
- Dati dell’intestatario della fornitura gas.
- Indirizzo a cui viene recapitata la bolletta gas.
- Periodo di riferimento della bolletta gas.
- Importo da pagare, scadenza del pagamento e relativa situazione di bollette precedenti insolute.
- Numero di telefono, fax del servizio clienti e per eventuali segnalazioni di guasti ed emergenze.
- Area dedicata al servizio di autolettura telefonica del contatore gas con utili informazioni sull’utilizzo del servizio, il numero verde e l’indicazione del periodo utile per effettuare l’autolettura.
- Avvertenze in caso di morosità.
- Dati identificativi della società di vendita del gas.
Retro
- Dati relativi ai consumi.
- Fatturazione stimata: la fatturazione su base stimata, viene effettuata quando non è stato possibile rilevare la lettura effettiva del contatore, in tal caso viene calcolato un consumo presunto sulla base dei consumi storici dei due anni precedenti per l’analogo periodo.
- Fatturazione effettiva: la fatturazione effettiva viene effettuata quando i vari distributori inviano le letture effettive dei contatori o quando il cliente comunica tale lettura utilizzando il servizio di Autolettura A.M.C.e.-tel. o mediante il sito internet.
- Elenco delle voci che concorrono a determinare l’importo della bolletta del gas.
- Aree dedicate ad informazioni utili al cliente.
- Dati relativi alle bollette che hanno generato interessi di mora.
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Tra una lettura e l’altra dei consumi del gas (ricordiamo che la periodicità di fatturazione viene stabilita dalla delibera Aeeg 229/01 e s.m.i.) se il cliente non utilizza il call-center di A.M.C. Energia o internet, vengono inviate bollette in acconto calcolate sulla base di consumi presunti/storici dei due anni precedenti per l’analogo periodo.
Vengono invece elaborate ed inviate bollette di conguaglio solo in presenza di una lettura effettiva, ovvero quando i distributori ci inviano la lettura del contatore o quando il cliente l’ha comunicata utilizzando il servizio di Autolettura Amc. E., disponibile al numero verde 800-143330, attivo 24 su 24 in base alle date prestabilite nella bolletta, o ancora mediante internet.
Nella bolletta di conguaglio i consumi sono relativi alla differenza tra due letture effettive o autoletture.
Nell’area dedicata al dettaglio della fattura sono indicate con segno negative le somme versate a titolo di acconto relative ai consumi fatturati sulla base di letture presunte. La voce “detrazione acconto” che indica la restituzione dell’acconto, consiste nella restituzione dell’importo pagato nella/e bolletta/e precedenti calcolate su lettura stimata.
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Le bollette devono essere pagate entro la data di scadenza indicata in bolletta. In caso di pagamento effettuato in ritardo,verranno applicati per i primi 10 gg. interessi legali su base annua pari al tasso legale in vigore; dall'11°giorno dopo la scadenza,verrà applicato il t.u.r. così come definito ai sensi dell'art. 2 del decr. leg. 24/06/98 n. 213,aumentato di 3,5 punti percentuali.
Qualora, dopo il sollecito e l'intimazione di pagamento,per i quali verranno addebitate le spese postali, la bolletta risultasse insoluta, verrà sospesa la fornitura. In tal caso, per la successiva riattivazione, dovrà essere corrisposta all'Azienda la somma di €. 102,00 + IVA. Qualora, la bolletta fosse stata pagata nel frattempo, il suddetto addebito è da intendersi nullo.
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Si ricorda che qualora, entro il termine di scadenza della bolletta emessa su lettura stimata, l’utente rilevi un errore di fatturazione, l’AMC Energia S.r.l. provvederà a rettificare la bolletta, solo nel caso in cui la differenza rilevata, superi i 100 metri cubi. In ogni caso l’Azienda provvederà alla rettifica richiesta, nel caso di lettura effettiva, qualora l’errore sia imputabile ad inesattezza nel rilevamento della stessa.
Il diritto a riscuotere un rimborso può derivare o da un conguaglio positivo dovuto in quanto il Cliente ha pagato bollette in acconto, ma il consumo del suo contatore è sempre a zero o dalla chiusura di un contratto; nel caso di conguaglio positivo, il rimborso viene regolato sulla prima bolletta utile, in caso di cessazione di contratto, qualora l’importo da rimborsare sia maggiore di € 10,00 viene inviato al cliente un assegno di rimborso, se l’importo invece è inferiore a € 10,00 il la somma è a disposizione del cliente per il ritiro presso lo sportello dell’Ufficio Utenza.
Si ricorda che in caso di decesso dell’intestatario il rimborso può essere effettuato solo agli eredi legittimi previa presentazione di documento a valore legale (testamento o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal Comune e/o dal nostro Ufficio utenza).
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Le bollette devono essere pagate entro la data di scadenza indicata in bolletta.
Il pagamento può essere effettuato in diversi modi:
- recandosi presso qualsiasi banca, senza il pagamento di ulteriori spese;
- presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino allegato alla bolletta; questo sistema implica però il pagamento delle spese postali a carico del Cliente;
- tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in bolletta.
Il pagamento può, inoltre, essere effettuato presso la Banca Cassiera di A.M.C. Energia s.r.l. di Casale Monferrato (informarsi presso lo sportello della Società).
Se si è titolari di un conto corrente bancario o postale, è possibile addebitare direttamente sul proprio conto corrente il pagamento delle bollette utilizzando il modulo allegato ad ognuna di esse.
La delega del pagamento alla propria banca o ufficio postale è senza dubbio il sistema migliore. Elimina ogni preoccupazione, perdite di tempo, code e garantisce la regolarità dei pagamenti, ferma restando la possibilità di controllo dell’esattezza della fatturazione;
Infatti copia della bolletta viene comunque spedita al Cliente, in modo che possa controllare il consumo addebitato dalla Società A.M.C. Energia s.r.l.. Inoltre Le ricordiamo che se ha un consumo annuo compreso fra 0 e 4.999 mc/annui richiedendo la domiciliazione bancaria e/o postale, sulla prima bolletta utile Le verrà rimborsato l’importo del deposito cauzionale.
L’utente, inoltre, qualora lo ritenesse necessario, entro la data di scadenza potrà richiedere la rateizzazione dell’importo della sua bolletta come stabilito dalla Delibera 229/01 emanata dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, fatto salvo il pagamento di interessi legali e di mora che verranno addebitati sulla bolletta successiva.
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In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3.1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 79/10 del 25 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, il Comitato Italiano Gas - CIG ha stipulato con Ina Assitalia S.p.A., a garanzia per tutti gli utenti finali civili del gas, il contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione urbana o reti di trasporto, a valle del punto di consegna (a valle del contatore).
Nello specifico chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it
Il periodo di validità del nuovo contratto è dalle ore 24,00 del 30/09/2010 alle ore 24,00 del 31/12/2013.
In caso di sinistro dovrà essere compilato il modulo di denuncia, qui di seguito allegato e presente nella sezione "MODULISTICA" del sito www.amcenergia.it, e l'evento dovrà essere comunicato al CIG. Il modulo dovrà essere inviato, secondo le modalità in esso specificate, all'indirizzo ivi riportato.
Gli utenti che hanno inviato una denuncia di sinistro possono richiedere informazioni sullo stato del sinistro al numero verde del CIG 800.92.92.86, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, a mezzo posta elettronica all'indirizzo assigas@cig.it o a mezzo fax al numero 02.52037621.
Seguono gli allegati, in versione stampabile e scaricabile:
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Per disdire un contratto di fornitura occorre recarsi presso lo sportello della Società A.M.C. Energia s.r.l. – Via Orti, 2 – Casale Monferrato - o in alternativa inviare richiesta scritta per posta o via fax, riportante il numero telefonico della persona con la quale concordare l’appuntamento per la chiusura del contatore e l’indirizzo al quale inviare la fattura finale.
La disdetta deve essere data dall’intestatario del contratto o da altra persona munita di delega scritta, documento di identità proprio e dell'intestatario o, qualora l’intestatario sia deceduto, da un suo parente più prossimo, munito di copia del certificato di morte.
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Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia (D.Lgs. 73/2007 e Delibera Autorità per l’energia elettrica ed il gas nr. 157/07 ) prevede che alcuni dati, relativi ai Clienti finali, possano essere comunicati dai Distributori locali a venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero. Tale previsione ha natura temporanea.
I dati sono i seguenti:
cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della cabina REMI di riferimento e fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale.
Questi dati possono essere utilizzati da venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero per formulare, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha predisposto un'Informativa Allegato A (delibera 157/07 e smi), che verrà personalizzata nel caso la nostra società facesse uso della facoltà concessa.
Resta la Sua facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 direttamente nei confronti del Distributore locale.
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Quando si parla di gas ci sono precisi obblighi da rispettare per la salvaguardia della sicurezza.
L'impianto di adduzione del gas combustibile deve essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi.
Gli apparecchi di utilizzazione (caldaie, scaldacqua, cucine, ecc.) devono anch'essi rispondere ai requisiti di fabbricazione previsti dalla Legge.
La manutenzione degli apparecchi deve essere eseguita conformemente alle disposizioni e alle normative vigenti.
I REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA
I principali "requisiti essenziali" a cui gli utenti devono fare riferimento per salvaguardare la sicurezza sono:
- Ventilazione - I locali dove sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l'aria necessaria per la combustione;
- Aerazione - I locali dove sono presenti apparecchi che scaricano nell'ambiente i prodotti della combustione, devono essere adeguatamente aerati per favorire il ricambio d'aria;
- Evacuazione prodotti della combustione - Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all'esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc., di sicura efficienza;
- Dispositivi di sorveglianza di fiamma - Tutti gli apparecchi compresi i piani di cottura di nuova installazione (ad esclusione dei piani di cottura già in esercizio all'uscita dell'edizione 2008 della norma UNI CIG 7129 risalente ad ottobre 2008) devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento;
- Tenuta degli impianti - Gli impianti di adduzione del gas combustibile devono essere a tenuta (non ci devono essere perdite di gas);
- Rivelatori di gas - Questi dispositivi non sono obbligatori. Il loro eventuale impiego può tuttavia contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas nonché,talvolta, di intercettazione del gas stesso. Il loro impiego non esonera comunque dal rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla legislazione e dalle normative pertinenti.
Per garantire la completa sicurezza, gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti a regolare manutenzione, secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto di istruzioni e dalla vigente normativa.
Questo inoltre consente di:
- Mantenere efficiente l'apparecchio;
- Ottenere risparmi significativi sui consumi di combustibile;
- Contribuire a tenere pulito l'ambiente riducendo le emissioni inquinanti
Per la manutenzione periodica è necessario ricorrere all’opera di un tecnico abilitato.
Se si avverte odore di gas:
- Non accendere nessun tipo di fiamma (fiammiferi, accendini), e non azionare nessun oggetto che possa produrre scintille come interruttori elettrici, campanelli o il telefono.
- Apri subito porte e finestre in modo da far entrare l'aria e uscire il gas.
- Se puoi chiudi il rubinetto del contatore del gas.
- Rientra in casa quando sei sicuro di non avvertire più odore di gas.
- Telefona al Pronto Intervento della società di Distribuzione gas che trovi sulla bolletta.
Si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni.
- fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione;
- fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l’interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad uno o più clienti finali;
- dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad uno o più clienti finali;
- disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.
Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l’interruzione senza preavviso dell’erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l’erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall’inizio dell’interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all’atto del primo tentativo di riattivazione.
Scarica il modulo:
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Il Bonus gas – domande frequenti
Il cosiddetto "bonus gas" (ovvero "il sistema di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale") è uno strumento introdotto con il decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/09 con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di gas naturale.
La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di gas naturale riferite all'abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l'abitazione, a carattere familiare, di residenza. L'intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus gas.
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).
Il bonus è riconosciuto limitatamente per le forniture di gas naturale attraverso reti di distribuzione ( e non per il gas in bombola o per il GPL) ed è cumulabile con il bonus elettrico in presenza dei rispettivi requisiti.
Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza, o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l'apposita modulistica.
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
• la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
• deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus; deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
• la fornitura di gas naturale deve servire per uso domestico;
• la fornitura deve essere destinata alle categorie d'uso ammissibili;
• il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.
Le categorie d'uso del gas per le quali si può richiedere il bonus sono:
1. Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura;
2. Riscaldamento;
3. Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura e Riscaldamento;
e dovranno essere autocertificate dal richiedente il bonus nel modulo di istanza, e poi verranno verificate dall'impresa distributrice di gas.
I nuclei familiari con un numero di figli a carico fino a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7.500 €.
I nuclei familiari con un numero di figli a carico superiore a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 €.
Se si è residenti in un'abitazione in cui il contratto di fornitura di gas naturale è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di gas.
Il bonus relativo alla fornitura centralizzata può essere richiesto solamente nel caso in cui la fornitura centralizzata è utilizzata per uso domestico nell'abitazione di residenza.
Il bonus quindi non può essere richiesto con riferimento ad una fornitura centralizzata di gas che è utilizzata per i soli servizi condominiali.
La classe del misuratore del gas, riportata su ogni misuratore, è correlata alla portata di gas relativa ad un punto di fornitura e rappresenta un indicatore per distinguere le utenze domestiche da quelle di tipo industriale/commerciale.
La classe del misuratore relativa al punto di fornitura per il quale si richiede il bonus gas non deve essere dichiarata nel modulo di istanza, ma viene verificata dall'impresa distributrice di gas.
Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza, o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l'apposita modulistica. I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità e presso i Comuni:
Modulo A GAS (forniture individuali)
Modulo B GAS (forniture individuali + centralizzate)
Modulo C GAS (forniture centralizzate)
Modulo D GAS (forniture cessate - solo per bonus retroattivo) - vedi sezione "Retroattività del bonus"
Modulo E (autocertificazione di famiglia numerosa)
Modulo F GAS (delega incasso bonifico domiciliato - solo per bonus retroattivo) - vedi sezione "Retroattività del bonus"
Modulo G GAS (riemissione bonifico domiciliato)
Elenco dei documenti che occorrono per presentare la domanda.
Le informazioni relative al titolare della fornitura di gas naturale ed al PDR sono indicate nella bolletta o nel contratto di fornitura. Queste informazioni possono essere anche richieste al proprio fornitore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta (Il codice PDR è il codice identificativo del punto di fornitura del gas riportato in ogni bolletta. Può essere anche richiesto al proprio fornitore di gas, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.) Il titolare della fornitura gas è il soggetto che ha stipulato il contratto di fornitura di gas naturale e corrisponde con l'intestatario delle bollette.
Gli importi previsti per il Bonus gas sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)
Il Cittadino può conoscere l'esito della propria domanda di accesso al Bonus Sociale:
1. recandosi presso l'Ente in cui ha presentato la richiesta (il Comune di residenza; il CAF; la Comunità Montana; ecc.) ed esibendo la ricevuta rilasciata dall'operatore alla consegna della domanda;
2. controllando direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati, sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.
3. verificando lo status della propria pratica, via internet: è sufficiente visitare il sito www.bonusenergia.anci.it, andare su "Accesso al Sistema" a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell'istanza;
4. chiamando il numero verde 800.166.654 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e fornendo il codice fiscale e il numero identificativo dell'istanza.
Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all'utente l'avvenuta ammissione alla compensazione. In dettaglio la comunicazione riporterà la seguente dicitura "La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno".
Inoltre l'importo relativo all'applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta.
L'ammontare della compensazione per i clienti domestici indiretti, è riconosciuto attraverso l'erogazione di un contributo una tantum da parte di Poste italiane attraverso bonifico domiciliato. La compensazione è riconosciuta per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall'inserimento dell'istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, ciò al fine di tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.
La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.
Ai clienti domestici diretti il bonus verrà applicato dall'impresa distributrice di gas nelle bollette inviate al venditore, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall'inserimento dei dati dell'istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
La società di vendita di gas comincerà ad applicare il bonus in bolletta nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell'impresa distributrice.
L'importo annuo del bonus verrà suddiviso proporzionalmente per il numero di bollette ricevute nei 12 mesi successivi alla data di inizio del godimento del bonus, come detrazione della spesa di ciascuna bolletta.
Anche per i clienti domestici indiretti la compensazione ha una validità di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall'inserimento dei dati dell'istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
Il bonus verrà però corrisposto in un'unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato. Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all'inserimento dei dati dell'istanza nel sistema informatico.
Il bonifico domiciliato è uno strumento finanziario attraverso il quale Poste italiane mette a disposizione, presso tutto gli uffici postali presenti sul territorio italiano, l'importo del bonus ai soggetti aventi diritto. Tale importo potrà essere riscosso dal soggetto avente diritto presentando un documento di identità. In caso di ammissione al bonus, Poste Italiane comunicherà al beneficiario la data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali.
Tutte le variazioni, ad eccezione della variazione di residenza, verranno recepite in sede di rinnovo della domanda.
Il cliente diretto che cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus gas, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza presentando una specifica domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.
La variazione di residenza dei clienti indiretti verranno comunicate solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto, indipendentemente dal venditore scelto.
Nel caso in cui, alla scadenza di un bonus, si debba chiedere il rinnovo con riferimento ad una fornitura diversa da quella per la quale si era ottenuta l'agevolazione sarà necessario fare una "nuova istanza" scegliendo il modulo idoneo ad accogliere tutte le informazioni relative alla nuova fornitura.
Il cliente domestico che cessa l'utilizzo della fornitura individuale e comincia a servirsi solo di una fornitura centralizzata, vedrà interrompersi il bonus come cliente diretto ma potrà richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto. In tal caso il cliente farà una nuova istanza utilizzando il modulo C GAS.
Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l'utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non potrà richiedere il bonus per al fornitura individuale fino al termine della validità del bonus già ottenuto per la fornitura centralizzata. Alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata potrà effettuare una nuova istanza utilizzando il modulo A GAS o il modulo B GAS.
L'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l'accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare.
Maggiori informazioni sull'ISEE sono reperibili all'indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell'INPS 803 164 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14) o presso i CAF.
I cittadini che vogliono ottenere l'attestazione del valore ISEE devono:
• redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell'INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo (il modulo è disponibile anche sul sito internet dell'INPS);
• presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio;
Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un'attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE, nonché l'indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus.
In linea generale, per accedere al bonus è sufficiente presentare una attestazione ISEE che sia in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza di bonus, indipendentemente dall'anno di riferimento dei redditi del dichiarante. Pertanto, dal momento che una attestazione ISEE ha validità 12 mesi, è rilevante la data di emissione dell'attestazione piuttosto che l'anno di riferimento del redditi.
I cittadini possono stimare il valore del proprio indicatore ISEE utilizzando l'apposito simulatore predisposto dall'INPS, consultabile all'indirizzo Internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm.
Tale valore è in ogni caso da considerarsi puramente indicativo.
Il sistema informatico per la raccolta e la gestione delle domande di bonus verifica l'effettiva validità dell'attestazione ISEE mediante un collegamento con la banca dati dell'INPS.
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